Nelle Società per Azioni (spa) il capitale sociale è rappresentato da azioni:il suo valore corrisponde alla somma del valore nominale di tutte le azioni in circolazione.
I possessori delle azioni, gli azionisti, ricevono un dividendo variabile in relazione all’utile conseguito dall’impresa. Le azioni sono titoli nominativi che rappresentano una quota di capitale di una società e attribuiscono al possessore il cosiddetto Status di socio.
Quindi, chi compra un’azione di una società compra un pezzo dell’attività di quella società.
L’azione è un titolo che non garantisce la restituzione del capitale investito o un rendimento minimo, infatti, il rendimento varia (a seconda dell’apprezzamento del titolo o di dividendi di elevato ammontare) e può essere elevato ma, può anche portare alla perdita completa del capitale.
Le azioni devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
Essa conferisce ai titolari vari diritti tra i quali: diritti societari, come quello di voto e di nomina nell’assemblea generale e diritti patrimoniali, come il diritto a una quota dell’utile e a una corrispondente quota di partecipazione in casi di aumenti di capitale o di eventuale ricavo della liquidazione.
Le azioni possono essere nominative o al portatore, la legge 9 febbraio 1942 n°96, dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari.
Le ragioni di questa disposizione è di carattere fiscale, in quanto, le azioni al portatore sono anonime e consentono ai loro possessori di tenerle occulte di fronte al fisco.
Fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore.
Le azioni sono per principio liberamente trasferibili, infatti, si può soltanto limitare ma, non vietare la loro circolazione.
Esistono una serie di clausole limitative, le più comuni sono:
La clausola di prelazione: in uso nelle società con un numero ristretto d’azionisti qui i soci si impegnano a offrire in vendita agli altri soci le azioni che intendono alienare, prima di cederle a terzi.
La clausola di gradimento: diffusa nelle società di assicurazioni e in quelle bancarie, si richiede che l’acquirente delle azioni abbia il gradimento del consiglio di amministrazione in modo da poter esercitare i diritti di socio.